Tra poco meno di tre mesi, il 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti
industriali e allo stesso tempo snellirà la sua tariffa doganale. A partire da tale
data i prodotti industriali potranno essere importati in franchigia doganale anche
senza prova dell’origine preferenziale. In alcuni casi, tuttavia, tale prova dovrà
comunque essere richiesta e presentata.
A partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali. Questa
novità interessa
quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della
tariffa doganale (Tares),
ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati
come prodotti agricoli.
Il 1° gennaio le attuali 9114 voci tariffarie svizzere (Tares) saranno ridotte a 7511. L’attuale suddivisione
(minuziosa per consentire la riscossione di dazi differenziati sui prodotti industriali) verrà semplificata:
fatte salve alcune eccezioni, le ultime due cifre delle otto cifre delle voci di tariffa svizzere saranno sostituite con “00”.
Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul
sito web dell’UDSC a questa pagina.
Alcuni documenti saranno aggiornati successivamente, a seguito di modifiche di altre ordinanze.
COSA FARE
Analizzate la nuova struttura tariffaria, adottandola per tempo affinché le vostre dichiarazioni doganali possano continuare a essere
accettate dal sistema e-dec o da Passar a partire da gennaio 2024.
Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della
tariffa doganale continueranno a essere riconosciute valide dall’UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni).
Esempio di accorpamento / semplificazione tariffale e azzeramento dazi dal 01.01.2024
Dal 1° gennaio 2024 il capitolo 7226 si ridurrà a 6 singole voci:
ATTENZIONE
L’abolizione dei dazi industriali non vi esonererà dal pagamento di tributi suppletivi
(altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, ecc.)
o dai disposti di natura non doganale. Esempio di MANCATO accorpamento / semplificazione tariffale legato ai TRIBUTI SUPPLETORI
La voce 2909.6010 è assoggettata all’imposta sugli oli minerali, la voce 2909.6090 non lo è.
I dazi all’importazione vengono azzerati in entrambi i casi:.
Origine e prove dell’origine
Poiché con l’abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali va a cadere il vantaggio competitivo dettato dagli accordi di
libero scambio, si sollevano importanti questioni sull’esigenza o meno di continuare a richiedere
le prove documentali dell’origine preferenziale (CCM o dichiarazione d’origine su fattura).
Già oggi le aziende interessate devono presentare una prova dell’origine precedente valida o, in alternativa, una decisione
d’imposizione con indicazione dell’aliquota preferenziale se all’esportazione della merce in questione intendono rilasciare
una prova dell’origine (cfr. Circolare D30, Semplificazione in materia di prove dell’origine precedenti).
Questa pratica non cambierà con l’abolizione dei dazi industriali: per quanto riguarda l’importazione di merci o
di materie prime che saranno trasformate in Svizzera e poi riesportate, occorre pertanto chiarire se al momento
dell’esportazione sarà applicato o meno un cumulo dell’origine.
Chi intende farlo deve poter contare anche in futuro, all’importazione della merce in questione, sulle prove
dell’origine precedenti rilasciate dal proprio fornitore.
ATTENZIONE
La prova dell'origine preferenziale resta necessaria se una merce originaria di un Paese partner di libero scambio
deve essere riesportata allo stato immutato con prova dell'origine
deve essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo (p. es. per essere installata in un macchinario che viene esportato con
prova dell'origine).
COSA FARE
fate in modo che i vostri fornitori esteri continuino a fornire prove dell'origine valide, se le necessitate per la (ri)esportazione;
istruire i vostri fornitori di servizi di sdoganamento se all'importazione desiderate un'imposizione all'aliquota preferenziale.
Si ricorda infine che i giustificativi devono essere conservati almeno per tre anni dal rilascio della prova dell'origine all'esportazione,
nel caso dell'ALS con la Corea del Sud per cinque anni. Si segnala infinche che dal 1° gennaio 2024, dopo l'imposizione, le prove dell'origine
all'importazione possono essere conservate in formato digitale.
Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-hi.ch
Link utili
Nell'ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso: